Avvenire interviene sul tema adozioni internazionali aperte ai/alle single con un articolo che parte dal racconto del webinar organizzato dal Coordinamento CARE.
“Cos’è cambiato nel mondo delle adozioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge 184/1983 secondo cui i single sono esclusi dalla possibilità di fare richiesta per l’adozione internazionale? «Ha cambiato la cornice sociale delle adozioni internazionali», aprendola anche ai single che però dal 2005 «potevano adottare ma solo in casi particolari, mentre ora non c’è più la restrizione». Quindi non siamo all’anno zero: «C’è un passato di esperienze a cui attingere, anche nelle associazioni che hanno accompagnato genitori rimasti single mentre si stava definendo l’iter adottivo, per separazione o vedovanza. È importante lo scambio del know how all’interno di reti, mettersi in contatto con compagni di strada e operatori». Lo ha sottolineato Anna Guerrieri, presidente del Coordinamento Care nato nel 2011 – che riunisce 42 associazioni adottive e affidatarie, con esperienza di accompagnamento pre e post adozione –, durante un incontro online organizzato le scorse settimane con Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione italiana Magistrati dei minorenni e della famiglia ed ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, proprio sul tema “Quale percorso adottivo per i/le single?”.
«Questa sentenza viene da lontano, nel senso che è preparata da un’elaborazione della Corte costituzionale: sull’adozione, e sui requisiti soggettivi di chi vuole adottare, la Corte si è pronunciata più volte, quindi vale la pena percorrere il filo di continuità su questa materia complessa. Il confine era tracciato fra adozione legittimante o piena e adozione in casi particolari, che era legittimata anche per i single», ha ricordato Cottatellucci, citando il caso di una donna single «che aveva ospitato più volte una ragazza bielorussa ormai dodicenne e aveva proposto di adottarla; il Tribunale di Cagliari ritenne che non fosse possibile in ambito internazionale ma solo nazionale. La questione venne affrontata e risolta dalla pronuncia della Corte Costituzionale nel 2005, che non ravvide nessuna antinomia né divieto, mettendo al primo posto il legame affettivo». Si trattò di «adozione in casi particolari, che presuppone già la conoscenza fra il minore e la persona adottante: il rapporto è preesistente e quindi non sussiste la necessità di mediazione dell’ente autorizzato, c’è un alleggerimento della procedura».
In questo ambito così delicato, ha osservato Cottatellucci, occorre «diffidare dagli automatismi e applicare i principi nel caso concreto; il principio guida è quello di consentire una crescita armoniosa dei minori adottati». Lo hanno ribadito successive sentenze della Corte che hanno consentito nel 2022 i rapporti con i familiari dell’adottante (ad esempio, i nonni) e nel 2023 la cosiddetta “adozione aperta”, che permette all’adottato relazioni con la famiglia di origine «per non aggravare il trauma». Tuttavia il recente pronunciamento della Corte lascia ancora insoluti alcuni punti, soprattutto pensando alle persone formalmente singole (non sposate) ma che in realtà sono in coppia, conviventi o meno, eterosessuali o lgbt+. Occorre «valutare l’idoneità del single e il suo contesto familiare anche monoparentale, interrogarsi sulle relazioni stabili: un elemento decisivo. È necessario interpellare non solo il partner, ma tutto il contesto relazionale di riferimento: va fatta una relazione su tutto il sistema di relazioni», ha avvertito Cottatellucci. Non solo: «L’abbinamento resta nelle mani dei Paesi esteri, alcuni dei quali escludono l’adozione ai single», ha chiarito la presidente del Coordinamento Care, concludendo: «L’associazionismo familiare deve essere pronto ad accogliere le persone singole e a rimodulare sulle loro necessità i propri percorsi pre-adottivi e i gruppi di sostegno nel post-adozione. Ci stiamo lavorando».”