Avvenire interviene sul tema adozioni internazionali aperte ai/alle single con un articolo che parte dal racconto del webinar organizzato dal Coordinamento CARE.
“CosāĆØ cambiato nel mondo delle adozioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo lāarticolo della legge 184/1983 secondo cui i single sono esclusi dalla possibilitĆ di fare richiesta per lāadozione internazionale? Ā«Ha cambiato la cornice sociale delle adozioni internazionaliĀ», aprendola anche ai single che però dal 2005 Ā«potevano adottare ma solo in casi particolari, mentre ora non cāĆØ più la restrizioneĀ». Quindi non siamo allāanno zero: Ā«CāĆØ un passato di esperienze a cui attingere, anche nelle associazioni che hanno accompagnato genitori rimasti single mentre si stava definendo lāiter adottivo, per separazione o vedovanza. Ć importante lo scambio del know how allāinterno di reti, mettersi in contatto con compagni di strada e operatoriĀ». Lo ha sottolineato Anna Guerrieri, presidente del Coordinamento Care nato nel 2011 ā che riunisce 42 associazioni adottive e affidatarie, con esperienza di accompagnamento pre e post adozione ā, durante un incontro online organizzato le scorse settimane con Claudio Cottatellucci, presidente dellāAssociazione italiana Magistrati dei minorenni e della famiglia ed ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, proprio sul tema āQuale percorso adottivo per i/le single?ā.
Ā«Questa sentenza viene da lontano, nel senso che ĆØ preparata da unāelaborazione della Corte costituzionale: sullāadozione, e sui requisiti soggettivi di chi vuole adottare, la Corte si ĆØ pronunciata più volte, quindi vale la pena percorrere il filo di continuitĆ su questa materia complessa. Il confine era tracciato fra adozione legittimante o piena e adozione in casi particolari, che era legittimata anche per i singleĀ», ha ricordato Cottatellucci, citando il caso di una donna single Ā«che aveva ospitato più volte una ragazza bielorussa ormai dodicenne e aveva proposto di adottarla; il Tribunale di Cagliari ritenne che non fosse possibile in ambito internazionale ma solo nazionale. La questione venne affrontata e risolta dalla pronuncia della Corte Costituzionale nel 2005, che non ravvide nessuna antinomia nĆ© divieto, mettendo al primo posto il legame affettivoĀ». Si trattò di Ā«adozione in casi particolari, che presuppone giĆ la conoscenza fra il minore e la persona adottante: il rapporto ĆØ preesistente e quindi non sussiste la necessitĆ di mediazione dellāente autorizzato, cāĆØ un alleggerimento della proceduraĀ».
In questo ambito cosƬ delicato, ha osservato Cottatellucci, occorre Ā«diffidare dagli automatismi e applicare i principi nel caso concreto; il principio guida ĆØ quello di consentire una crescita armoniosa dei minori adottatiĀ». Lo hanno ribadito successive sentenze della Corte che hanno consentito nel 2022 i rapporti con i familiari dellāadottante (ad esempio, i nonni) e nel 2023 la cosiddetta āadozione apertaā, che permette allāadottato relazioni con la famiglia di origine Ā«per non aggravare il traumaĀ». Tuttavia il recente pronunciamento della Corte lascia ancora insoluti alcuni punti, soprattutto pensando alle persone formalmente singole (non sposate) ma che in realtĆ sono in coppia, conviventi o meno, eterosessuali o lgbt+. Occorre Ā«valutare lāidoneitĆ del single e il suo contesto familiare anche monoparentale, interrogarsi sulle relazioni stabili: un elemento decisivo. Ć necessario interpellare non solo il partner, ma tutto il contesto relazionale di riferimento: va fatta una relazione su tutto il sistema di relazioniĀ», ha avvertito Cottatellucci. Non solo: Ā«Lāabbinamento resta nelle mani dei Paesi esteri, alcuni dei quali escludono lāadozione ai singleĀ», ha chiarito la presidente del Coordinamento Care, concludendo: Ā«Lāassociazionismo familiare deve essere pronto ad accogliere le persone singole e a rimodulare sulle loro necessitĆ i propri percorsi pre-adottivi e i gruppi di sostegno nel post-adozione. Ci stiamo lavorandoĀ».”