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Giovedì 13 febbraio 2014, nel corso della seduta n. 173, si è illustrata e discussa l’Interpellanza urgente 2-00373 presentata il 17 gennaio 2014 da Michela Vittoria Brambilla, primo firmatario, e 32 cofirmatari, destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Interno. Il testo dell’interpellenza riguarda le Iniziative a tutela dei minori «fuori famiglia», con particolare riferimento alla valorizzazione dell’istituto dell’affido temporaneo ed ai controlli sulle strutture di accoglienza di tipo familiare 

Di seguito il testo dell’interpellanza, la risposta stenografata del Governo, rappresentato da Maria Cecilia Guerra, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e a seguire la replica stenografata dell’on. Brambilla.

Interpellanza 2-00373

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che: 


il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia; 
la legge 4 maggio 1983, n. 184, «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modificazioni, prevede l’affidamento del minore ad una famiglia o ad una persona singola in grado di garantirgli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo o, qualora questo non sia possibile, l’inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico e privato; 
la condizione dei minori allontanati dalla famiglia di origine con provvedimento di un’autorità giudiziaria è in Italia e nel resto del mondo oggetto di discussioni e confronti spesso aspri; 
la legge n. 184 del 1983 prevede, altresì, il diritto del minore alla propria famiglia, precisando «le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto»; 
l’articolo 2 della legge n. 219 del 2012, che ha conferito la delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, ha introdotto tra i numerosi principi e criteri direttivi dettati dal comma 1 la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all’irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lettera n)
il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,serie generale 8 gennaio 2014, n. 5, che entrerà in vigore il 7 febbraio 2014, emanato in attuazione della sopradetta delega, ha introdotto modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, tra le quali l’introduzione dell’articolo 79-bis che prevede che il giudice segnali ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia; 
in una risoluzione del 2009 (Linee guida relative all’accoglienza eterofamiliare dei minori, adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2009, A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010), le Nazioni Unite impegnano gli Stati con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) a preservare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro dettando criteri ben precisi sull’affidamento temporaneo, quali: che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale;che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l’allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al più presto possibile; che il dato della povertà familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l’allontanamento del minore; che i motivi d’ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell’invio di un minore fuori dalla famiglia; che sia preferita, ove possibile, l’assegnazione ad un ambiente familiare rispetto all’istituto (soprattutto sotto i tre anni d’età). In tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano; 

in Italia, durante la fase transitoria pre-affidataria, il bambino viene accolto presso comunità di tipo famigliare (cosiddette «case famiglia»), con sede in civili abitazioni, per la durata dell’impedimento o del periodo di difficoltà, con l’obiettivo principale di trovare successivamente una collocazione familiare; 
nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni e la durata dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore; 
nei fatti, in Italia, tale pratica giuridica sottopone il minore ad un lungo ed estenuante iter prima dell’affidamento, dando luogo al fenomeno dei cosiddetti «allontanamenti facili»; 
secondo la prassi che vige negli affidamenti temporanei, da quando il giudice tutelare assegna il minore alla casa famiglia al termine delle verifiche da parte degli uffici competenti e si dispone l’affidamento, trascorrono addirittura anni (la media si aggira intorno ai 3 anni), dando origine a vergognose lunghissime permanenze nelle case famiglia con ripercussioni gravissime sulla salute e sulla formazione del minore; 
recenti stime attestano che il numero di bambini fuori famiglia è oscillato in Italia negli ultimi anni tra le 25 e 30 mila unità rispetto agli anni passati, e che l’affidamento temporaneo è cresciuto intorno al 24 per cento; 
in Italia non esiste un sistema di monitoraggio strutturato a livello istituzionale che rilevi dati omogenei e confrontabili, né tanto meno una mappatura degli istituti residenziali di accoglienza, sulla qualità di tali strutture, sulla qualifica del personale, sul valore dei servizi erogati e sulla progettualità dell’affido; 
la mancanza di rilevazioni periodiche e di una vera e propria organizzazione a livello istituzionale hanno portato, in molti casi, alla necessità di proporre valori di stima per molte realtà regionali, evidenziando serie difficoltà nel reperire informazioni trasparenti sul fenomeno dei bambini fuori dalla famiglia e sulle loro condizioni di vita nelle comunità residenziali di accoglimento, rendendoli dei bambini invisibili; 
stime recenti fanno riferimento a più di 1.800 centri, con alcune regioni, come l’Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia e la Sicilia, che registrano una concentrazione di 300 strutture. Una discreta differenziazione, in termini quantitativi, si riscontra anche fra le regioni del Sud: in assoluto, la regione che presenta il maggior numero delle strutture è la Sicilia, con 63 istituti per minori. In definitiva, emerge che in Italia ci sono oltre 30 mila minori ospitati presso strutture di accoglienza; 
dal rapporto elaborato dall’istituto degli Innocenti con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nel 2011, emerge un quadro complesso e variegato dei bambini fuori famiglia, le cui risultanze risentono delle difficoltà di copertura territoriale dei monitoraggi attivi; 
in assenza di informazioni attendibili su ciò che avviene nelle case famiglia, i minori passano dalla condizione di «allontanati» a quella di «abbandonati», spesso senza possibilità di avere contatti col mondo esterno; 
a quanto è dato sapere, poco meno di un bambino su 10 presenta una qualche forma di disabilità certificata o un motivo grave per giustificare un allontanamento dalla famiglia: infatti, oltre il 50 per cento degli inserimenti in struttura è dovuto soprattutto ad inadeguatezza/incapacità genitoriale o assenza di una rete famigliare adeguata o problemi giudiziari di uno o entrambi i genitori: motivi che consentirebbero di agire in prima istanza attraverso un’adeguata azione domiciliare dei servizi sociali; 
l’allontanamento del minore dalla famiglia e la sua conseguente istituzionalizzazione rappresentano un vero e proprio trauma per il bambino che, nella maggior parte dei casi, viene strappato nel giro di pochi giorni dal nucleo familiare senza che sia predisposto un percorso psicologico di sostegno, e deve attendere mesi, e spesso anni, per essere reinserito; 
sono numerosissime le segnalazioni pervenute in questa e nelle precedenti legislature alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, da parte di privati e associazioni no profit che denunciano il cosiddetto fenomeno degli «allontanamenti facili», quasi tutti conseguenza di analisi frettolose di separazioni conflittuali o di difficoltà economiche familiari; 
altrettanto numerose risultano le denunce da parte di genitori nei riguardi delle strutture in cui versano i figli «ospitati», nella maggior parte dei casi edifici inospitali, con carenze igienico-sanitarie e inagibili, o peggio ancora denunce di casi di maltrattamenti e abusi sui minori; 
il controllo dei «flussi» impone un’azione urgente dal punto di vista della sicurezza negli istituti, dove spesso si celano casi di maltrattamenti, adescamento e pedofilia, prima che diventino casi di cronaca nera come quello relativo alla cooperativa Forteto, dopo trent’anni oggi finalmente sotto inchiesta; 
ogni minore ospitato in una casa-famiglia costa mediamente intorno ai 200 euro al giorno, una retta che viene erogata fino a quando il minore risiede nella struttura; 
la Federcontribuenti stima in 2 miliardi di euro la spesa pubblica annua destinata a sostenere gli affidamenti di minorenni; 
sussiste un turnover di bambini allontanati, per cui si hanno circa 10.000 dimessi a fronte di un pari numero di nuovi ingressi nelle case famiglia; 
da quanto è emerso, anche a seguito di recenti inchieste giornalistiche, il fenomeno degli «allontanamenti facili» ha assunto sempre più la connotazione di un vero e proprio giro d’affari dove i minori rappresentano merce di scambio per lucrare sui fondi destinati all’accoglienza residenziale dei minori; 
le residenze protette possono rappresentare una risorsa importante per la tutela del minore in difficoltà, ma a condizione che la permanenza del bambino venga gestita, contrariamente a quanto avviene nella realtà, in modo trasparente e con criteri precisi, avendo come obiettivo quello di preservare il minore da traumi psicologici e assicurargli una collocazione familiare in tempi ragionevoli; 
è affidato alle regioni – previa verifica dei requisiti minimi fissati dalla legge nazionale – il compito di controllare di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità le case famiglia già esistenti e autorizzare l’eventuale apertura delle nuove, che devono soddisfare anche requisiti specifici oltre a quelli standard, stabiliti dalle singole regioni di appartenenza; 
di fatto, anche sotto il profilo amministrativo, non esiste alcun controllo sulla gestione delle case famiglia e sul corretto utilizzo delle risorse loro assegnate esclusivamente a favore degli «ospiti»; 
in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, si ravvisano troppe deleghe affidate ai vari ministeri: la mancanza di un unico soggetto con piena e totale competenza in materia, o almeno titolare di poteri di coordinamento, genera inevitabilmente incertezza e confusione –: 

se, alla luce di quanto emerso, i Ministri interpellati intendano assumere iniziative per avviare un censimento finalizzato alla rilevazione esatta delle residenze protette presenti su tutto il territorio nazionale al fine di tracciare la mappatura delle stesse; 
se non ritengano, altresì, necessario introdurre, di concerto con le singole realtà regionali, un sistema di rilevazione sistematica dei dati sulla condizione dei bambini fuori famiglia ed un monitoraggio periodico sulle strutture residenziali di accoglienza, istituendo un apposito registro degli affidamenti temporanei, attivo invece in molti Paesi europei; 
se risultino avviate indagini a seguito delle numerose denunce nelle quali si segnalavano negligenze e condotte asseritamente illecite degli operatori; 
se non si ritenga necessario assumere iniziative normative per istituire, anche riconsiderando l’attuale assetto delle competenze costituzionali, nuovi e più rigorosi meccanismi di controllo per garantire la sicurezza e la protezione dei minori nelle comunità, prevedendo l’istituzione di organi di vigilanza (anche indipendenti) per individuare meccanismi di verifica della validità e dell’utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore; 
se non si ritenga opportuno, ogniqualvolta ne emergono i presupposti, inviare apposite ispezioni del comando dei carabinieri per la tutela della salute onde verificare la sussistenza delle condizioni di idoneità igienica dei luoghi adibiti a casa famiglia e degli istituti residenziali di accoglienza presenti sul territorio italiano; 

come intendano procedere, nell’ambito delle rispettive competenze, per promuovere nelle opportune sedi di confronto con le regioni e gli enti locali il regolare controllo sulla costante sussistenza, da parte delle comunità censite, dei requisiti previsti per legge adeguati alle necessità educative-assistenziali dei bambini e degli adolescenti ospitati e per verificare che il rendiconto delle spese da esse sostenute sia pubblicizzato e giustificato; 
quali misure tempestive intendano adottare, in raccordo con gli enti pubblici coinvolti, per rendere trasparente la gestione dei fondi pubblici stanziati per l’accoglienza dei minori nelle strutture residenziali e il loro effettivo e corretto stanziamento da parte delle amministrazioni locali; 
se non valutino opportuno, nell’ambito di una generale riflessione sullo stato delle politiche sociali e familiari in Italia, assumere iniziative normative per ridefinire i ruoli e le competenze di chi è deputato alla tutela del minore fuori dalla famiglia (il giudice tutelare e gli assistenti sociali in primo luogo), al fine di migliorare le procedure di affidamento familiare e disincentivare la odiosa prassi degli allontanamenti «non giustificati» e i continui «spostamenti» dei minori da una struttura all’altra, nonché favorire programmi di supporto a sostegno della genitorialità da attivare all’interno della famiglia stessa, incentivando l’ascolto del minore interessato; 
se intendano intraprendere, nella prospettiva di una prossima realizzazione del piano nazionale di azione per l’infanzia e l’adolescenza, misure strategiche ed iniziative normative, anche di revisione dell’attuale quadro costituzionale di ripartizione delle competenze, tali da superare l’attuale frammentazione delle competenze tra più organi statali, regionali e locali, al fine di garantire la corretta tutela dei minori in difficoltà e una migliore distribuzione delle risorse economiche sul territorio, per ridare dignità ad un istituto giuridico importante come quello dell’affido temporaneo. 

Risposta stenografata del Governo, rappresentato da Maria Cecilia Guerra, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

MARIA CECILIA GUERRA, Viceministro del lavoro e delle politiche sociali. La ringrazio molto. Con il presente atto parlamentare l’onorevole Brambilla richiama l’attenzione del Governo sul fenomeno dei bambini e degli adolescenti fuori dalla famiglia d’origine, ovverosia sui minori che sono in affidamento familiare (a singoli, a famiglia e parenti) o sono accolti nei servizi residenziali presenti sul territorio nazionale. 
Voglio al riguardo precisare che il Ministero che rappresento, in accordo con le regioni e le province autonome, provvede annualmente a rilevare l’ampiezza del fenomeno. Attualmente sono in fase di ultimazione i dati che si riferiscono all’anno 2012; mentre sono disponibili quelli relativi all’anno 2011, pubblicati online sul sito del Ministero. 
Nel 2011 il numero dei bambini accolti nelle strutture residenziali risulta pari a 14.991, mentre quelli in affidamento familiare sono 14.397, confermando la sostanziale equa distribuzione tra affidamento familiare e servizi residenziali. 
Di grande peso nel collocamento nei servizi residenziali è la presenza straniera. Circa un bambino su tre è di cittadinanza straniera, incidenza che quantifica la più macroscopica trasformazione che l’operatività dei servizi ha dovuto affrontare nell’ultimo decennio, soprattutto in quelle regioni in cui si registrano i valori massimi di tale incidenza: Marche (48 per cento), Toscana (41 per cento) e Lombardia (36 per cento). 

L’ampia presenza di bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali è frutto anche dell’elevato numero di minori stranieri non accompagnati, che trovano accoglienza quasi esclusivamente nei servizi residenziali; a livello medio nazionale, il 51 per cento dei minori stranieri accolti nei servizi residenziali è, appunto, non accompagnato. 

Pur sottolineando che il fenomeno dell’accoglienza dei fuori dalla famiglia di origine, numericamente parlando, è negli ultimi anni entrato in una fase di stabilità, dalle evidenze emerge che mentre per la componente con cittadinanza italiana i servizi privilegiano l’affidamento familiare, in crescita rispetto al passato, la mancata decrescita dei collocamenti in comunità familiari si può spiegare soprattutto alla luce delle difficoltà e dell’emergenzialità della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. 

Per quanto riguarda i costi dell’accoglienza, infine, l’indagine campionaria del 2010 ha rilevato che la retta giornaliera per le comunità può essere unica (52 per cento dei casi) o differenziata (nel restante 48 per cento), in base alle caratteristiche del servizio offerto e del minore accolto, secondo criteri previsti dalla regolamentazione comunale. Nel primo caso, la media giornaliera nazionale si attesta intorno ai 79 euro, mentre nel caso di rette differenziate, la forbice si attesta mediamente tra 71 euro e 99 euro
Il Ministero che rappresento, inoltre, ha avviato il progetto sperimentale SINBA (Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia), il quale si inserisce nell’ambito delle attività già promosse dal Ministero medesimo ai fini della realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali (SISS). Quest’ultimo, come specificato dalla legge n.  328 del 2000, consente di «assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali» e permette di «disporre tempestivamente dei dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali». 
SINBA, inizialmente rivolto alle regioni aderenti, è stato pienamente integrato nel casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, che è in fase di definizione. 
Accanto alle richiamate attività di monitoraggio e nel quadro del dettato normativo della legge n.149 del 2001, che tutela il diritto del minore alla crescita e all’educazione nella propria famiglia, il Ministero che rappresento ha anche finanziato ed avviato il progetto PIPPI (Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione), che mira a prevenire l’allontanamento dei minori dalle famiglie fragili o a rendere tale allontanamento, quando necessario, un’azione fortemente limitata nel tempo, facilitando i processi di riunificazione familiare. 
Il Programma, promosso nel 2010, e proposto come sperimentazione pilota a tutte le quindici città riservatarie ai sensi della legge n.  285 del 1997, è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Laboratorio di ricerca ed intervento in educazione familiare dell’università di Padova ed i servizi sociali, nello specifico, quelli di protezione e tutela dei minori di dieci delle quindici città riservatarie. PIPPI è rivolto ad un numero limitato di nuclei familiari con figli in età 0-16 anni a grave rischio di allontanamento, che sono stati coinvolti in maniera continua e stabile per un arco temporale di 24 mesi; lo stesso ha previsto anche specifiche attività formative per realizzare équipe in grado di attuare interventi multidisciplinari ed integrati. 
Per favorire la realizzazione degli obiettivi richiamati, il progetto PIPPI ha contribuito a realizzare sul territorio reti di intervento che hanno portato al coinvolgimento delle altre filiere amministrative – scuola, ASL –, nonché del privato sociale. 
Il Programma è stato implementato su un certo numero di famiglie target. Sono state poi selezionate, in ciascuna città, famiglie cosiddette di controllo, con caratteristiche simili a quelle target, ma prese in carico secondo i modelli ordinari di intervento. Riguardo al dato sugli allontanamenti, tra le famiglie target è riconoscibile un solo caso di allontanamento su 122, mentre per le famiglie di controllo, in totale, 9 bambini su 37 (cioè, il 19 per cento) sono dichiarati dai referenti come allontanati dato l’aumento del rischio. 
Dalle risposte relative agli indicatori di sintesi per le famiglie target e per le famiglie di controllo si è evidenziato come 8 delle 89 famiglie di PIPPI attualmente non siano più nella presa in carico, mentre delle 35 famiglie di controllo nessuna risulta essere uscita dalla presa in carico; è poi possibile notare una maggiore percentuale di bambini per i quali è riconoscibile un alleggerimento degli interventi (50 per cento per le famiglie target, 35 per cento per le famiglie di controllo). Inoltre, le famiglie di controllo riconoscono un 55 per cento di situazioni che sono peggiorate, contro 1’8 per cento delle famiglie target. I risultati raggiunti dalla prima fase della sperimentazione del Programma sono pubblicati nel n.  24 dei Quaderni della ricerca sociale, disponibile sul sito del Ministero. 
Il programma PIPPI è proseguito nel 2013, anche in ragione, appunto, di questo successo riconosciuto, con il coinvolgimento di nove città riservatarie con l’intento di perseguire due obiettivi fondamentali: il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori già coinvolti nella prima parte del programma sperimentale ed una presa in carico di nuove famiglie target; l’ampliamento finalizzato alla formazione di nuovi operatori al modello PIPPI ed all’estensione progressiva del modello stesso all’intero territorio della città, con il coinvolgimento attivo di alcuni operatori che hanno preso parte alla prima sperimentazione di PIPPI nella formazione di diverse équipe precedentemente non coinvolte. 
In considerazione dei risultati positivi della sperimentazione, il Ministero che rappresento ha inteso estendere per il 2014 e il 2015 il progetto a tutto il territorio nazionale. Nell’ultima parte del 2013 è stata data la possibilità con avviso pubblico a tutte le regioni di aderire alla sperimentazione, selezionando un determinato numero di ambiti sul proprio territorio; l’iniziativa è stata favorevolmente accolta, posto che 18 regioni hanno aderito, selezionando complessivamente cinquanta ambiti. 
Per quanto riguarda le strutture, nessun censimento degli istituti residenziali di accoglienza dei minori, ad oggi, è stato attuato, anche in ragione delle articolate e diverse competenze regionali in materia e dell’assenza di un organo di coordinamento nazionale. Non si dispone, pertanto, di una completa mappatura su tutto il territorio nazionale delle strutture, contenente le indicazioni relative alla qualità dei servizi offerti, dei progetti proposti, dei criteri di selezione del personale impiegato. 
Il Dipartimento della giustizia minorile, con circolare n.  1 del 18 marzo 2013 recante: «Modelli di intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del sistema dei servizi minorili della giustizia», ha disposto che i centri di giustizia minorile compiano, nell’ambito territoriale di propria pertinenza, un attento monitoraggio delle comunità socio-educative e terapeutiche utilizzate per il collocamento in comunità dei minori autori di reato.
Con riferimento alla necessità di assumere rigorosi meccanismi di controllo, ispezione e vigilanza sulle strutture che accolgono minori, si fa presente che gli stessi sono già previsti dalla normativa vigente. Infatti la legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001 stabilisce, da un lato, che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni disponga rigorosi controlli all’interno delle strutture, dall’altro, che il servizio sociale locale, in caso di affidamento di un minore ad una famiglia affidataria o ad una comunità di tipo familiare, è responsabile del programma di assistenza e ha l’obbligo di vigilanza e di informare il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni di ogni evento di particolare rilevanza, nonché di presentare una relazione semestrale sull’andamento del predetto programma. Inoltre, in base a quanto previsto dalla legge n.  328 del 2000, la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti autorizzati e accreditati spetta ai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni e quest’ultime possono esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti. 
Poteri di vigilanza e di controllo sono conferiti anche al Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che è stato istituito con la legge n.  112 del 2011, che può accedere a dati e informazioni relativi ai minori, nonché procedere a visite ed a ispezioni presso strutture pubbliche o private ove siano presenti i minori. Anche i Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza presenti in diverse regioni svolgono le medesime attività a livello locale. 
Il Ministero che rappresento, inoltre, sta avviando una cabina di regia con gli enti locali interessati per definire linee guida finalizzate ad ottimizzare l’accoglienza dei bambini nelle comunità. Il potere di disporre ispezioni amministrative per verificare la sussistenza delle condizioni igieniche e sanitarie delle strutture è attribuito agli organi territoriali competenti alla vigilanza sulle stesse, mentre le ispezioni dirette a verificare l’eventuale commissione di condotte costituenti reato sono disposte dall’autorità giudiziaria e delegate agli organi o ai servizi di polizia giudiziaria competenti per territorio. Per quanto riguarda, invece, i quesiti sulla trasparenza della gestione dei fondi pubblici stanziati per l’accoglienza dei minori nelle strutture residenziali e sulla ridefinizione dei ruoli e delle competenze dei giudici tutelari e degli assistenti sociali, gli stessi non rientrano nei profili di competenza del Ministero. 
L’onorevole interpellante, inoltre, interroga il Governo in merito all’eventuale avvio di indagini a seguito delle – cito testualmente – «numerose denunce nelle quali si segnalavano negligenze e condotte asseritamente illecite degli operatori». Il Ministero della giustizia, nel precisare che segnalazioni di carenze igienico-sanitarie o di condotte illecite poste in essere dai responsabili e dagli operatori delle strutture di accoglienza potrebbero riguardare ciascuna procura della Repubblica, ha reso noto che all’esito delle indagini relative alla cooperativa Il Forteto – richiamata nel testo dell’interpellanza – è stato emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di Rodolfo Fiesoli e altri 22 imputati per il reato di maltrattamenti e per il solo Fiesoli anche per i delitti di violenza privata e di violenza sessuale. Il dibattimento è stato aperto il 14 ottobre 2013 e all’udienza del 10 gennaio scorso è iniziato l’esame dei numerosi testimoni. 
Da ultimo, con riferimento all’interrogativo che pone la necessità di avviare una più ampia tutela dei minori in difficoltà con misure strategiche ed iniziative normative, alcune di queste misure (sostegno alla genitorialità nelle famiglie fragili e prevenzione dell’allontanamento dalla famiglia; promozione dell’affidamento familiare e potenziamento dei servizi dedicati; interventi sulle strutture di accoglienza residenziale per minori; creazione di un sistema informativo nazionale sui bambini fuori famiglia) sono state già previste nel precedente «Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva», adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011. Spetterà comunque al nuovo Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, attualmente in fase di ricostituzione, individuare nella predisposizione del nuovo Piano le misure più efficaci per garantire la tutela dei minori in difficoltà.

Replica stenografata dell’on. Brambilla.

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA. Signor Presidente, signor Viceministro, onorevoli colleghi, devo dire che pur apprezzando assolutamente le parole del Viceministro Guerra, che so bene avere grande sensibilità su questi temi – è stata anche audita in Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, portando un importante contributo sul tema della povertà –, però, guardando quello che è un quadro generale di sostanziale sottovalutazione da parte dell’Esecutivo dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e dei giovani, non posso considerarmi soddisfatta. Come è noto, in una risoluzione del 2009, le Nazioni Unite impegnano gli Stati, con ogni mezzo, finanziario, psicologico e organizzativo, a preservare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine, ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro, dettando criteri ben precisi sull’affidamento temporaneo, quali che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza attuale, che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o di sfruttamento, che l’allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia il più presto possibile. Poi, che il dato della povertà familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l’allontanamento del minore, che i motivi di ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell’invio di un minore fuori della famiglia e che sia preferita, ove possibile, l’assegnazione ad un ambiente familiare rispetto a l’istituto, soprattutto sotto i tre anni di età. 
In tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano. Ho voluto ricordare questi passaggi proprio perché di questo tema molto si parla, tante sono le segnalazioni che noi abbiamo avuto e ritenevo importante rifissare i punti che comunque governano quello che è l’allontanamento dei minori dalla famiglia. Ciò perché, nel nostro Paese, il fenomeno dei piccoli fuori famiglia ha assunto dimensioni rilevanti; il Viceministro Guerra ha ben delineato le proporzioni, cioè il numero dei bambini e degli adolescenti coinvolti, anche in termini di spesa pubblica. Quindi, le case famiglia dove i minori sono normalmente accolti nella fase pre-affidataria meritano una particolare attenzione e devono essere oggetto di adeguati e frequenti controlli sotto tutti i profili, a nostro giudizio maggiori di quelli fino ad oggi messi in atto. Mi riferisco, ad esempio, alla conformità igienico-sanitaria delle strutture a cui ci si riferisce, mi riferisco alle condizioni dei bambini e degli adolescenti ospitati e, appunto, alla congruità delle rette. Ciò perché il Viceministro Guerra ha tracciato due linee di rette standard, ma noi abbiamo visto sul territorio, anche in seguito a relazioni di varie associazioni ed enti ONLUS, che questi purtroppo sono confini che non sempre sono rispettati e quindi arriviamo anche a sentir parlare di diverse centinaia di euro. Tutto questo non lo diciamo per amore di polemica, ma perché come parlamentari – e penso in particolare, ripeto, alla Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza – siamo davvero sommersi da segnalazioni relative a cose che non funzionano – e uso a bella posta questa espressione generica – in strutture di accoglienza per minori. 
 Nel nostro sistema, purtroppo, la frammentazione delle competenze favorisce un po’ lo scaricabarile e la disattenzione, quindi crea lo spazio per abusi anche intollerabili; alcuni sono proprio emersi in questi anni e, si ricordava, sono stati duramente censurati e sanzionati. Sono ancora più odiosi perché riguardano i soggetti più deboli di tutti: i minori senza difesa. Di fronte, quindi, a un’emergenza che riguarda migliaia di bambini, riteniamo che il Governo, nel suo complesso, non sia stato sufficientemente attivo, anche per quanto riguarda la raccolta degli elementi conoscitivi necessari per intervenire in maniera efficace sull’universo delle case-famiglia, nel quale la mancanza di trasparenza, troppo spesso, e di un sistema di efficace standardizzazione e controllo impedisce poi di dare il positivo risalto, invece, alle esperienze migliori e, quello che più conta, di chiudere subito tutte le strutture che non sono all’altezza o sono gestite senza troppi scrupoli come un business qualsiasi; e abbiamo visto questo succedere. 
Non voglio dilungarmi, signor Presidente. Aggiungo soltanto che ieri pomeriggio il Premier Letta, nella presentazione del suo Impegno per l’Italia, ha annunciato di voler mettere l’infanzia in cima all’agenda di Governo. Devo dire che lo ritengo sorprendente, dato che il suo Esecutivo ha tagliato al livello più basso della storia il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, privando 15 grandi città italiane delle risorse necessarie per attuare politiche di inclusione sociale. Nonostante le sollecitazioni provenienti da tutti i gruppi politici, di maggioranza e opposizione, non ha mai elaborato un piano organico per la lotta contro la povertà minorile, né si è preoccupato del gap formativo dei nostri giovani rispetto ai coetanei europei. In Congo è stato poi protagonista di una vera e propria disfatta diplomatica, di cui hanno fatto le spese 26 famiglie italiane che aspettano ancora di poter abbracciare nel nostro Paese i loro bimbi adottivi, e poi potrei continuare. 
In conclusione, ritengo che invece di fare proclami sull’infanzia, il Premier Letta farebbe bene a cominciare col restituire a bambini e adolescenti italiani i fondi che ha loro scippato; e mi auguro soltanto di vedere effettivamente realizzate o quanto meno delineate, nell’annunciato Piano nazionale di azione per l’infanzia e l’adolescenza, incisive misure strategiche ed iniziative normative per la tutela dei minori fuori famiglia, anche di revisione dell’attuale quadro costituzionale di ripartizione delle competenze. Occorrere difendere i minori in difficoltà, vigilare sulla qualità della spesa, redistribuire le risorse sul territorio, e soprattutto ridare dignità all’istituto dell’affido; e ritengo occorra farlo presto.