In questi giorni, finalmente, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha firmato il nuovo documento adozione e scuola: LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CHE SONO STATI ADOTTATI 2023.
Anche in questo caso, come nel 2014, la spinta dal basso da parte dell’associazionismo familiare adottivo, è stata fondamentale e il Coordinamento CARE ha monitorato tutto il percorso facendo sempre arrivare la voce e le preoccupazioni delle famiglie alle Istituzioni.
Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione per le Adozioni Internazionali, grazie al Protocollo del 22 Novembre 2021, hanno quindi promosso l’esigenza di adeguare le Linee di Indirizzo del 2014 alle necessità attuali dei bambini e dei ragazzi con background adottivo (età di ingresso in famiglia sempre più elevata; incremento percentuale di minori adottati con bisogni speciali; cambiamenti progressivi dell’istituto dell’adozione nazionale; ecc.), di inserirle nel contesto attuale della scuola, rinnovato sia dalle recenti riforme dell’istruzione (L. 107/2015, D. lgs 65/2017, e seguenti) sia dai nuovi dispositivi messi a punto dal Ministero stesso e dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine; 11/12/2017) e di rafforzare la collaborazione istituzionale in tema di formazione.
La revisione del documento iniziale, attuata dal Tavolo Paritetico previsto dal Protocollo del 22 Novembre 2021 è stata frutto di un lavoro che ha tenuto conto delle criticità emerse negli anni intercorsi dalla firma del primo documento ed ha voluto sia razionalizzare quanto in esso contenuto sia intervenire a chiarire passaggi che potevano lasciare dubbi interpretativi. Quindi, pur lasciando intatta l’anima e il corpus del documento precedente, svariati sono stati gli interventi da evidenziare.
Il sistema integrato 0-6
Nella revisione viene citato il Sistema integrato 0-6 (Decreto Legislativo 65, 2017). Citare la variegata galassia che va dai nidi e micronidi alle scuole dell’infanzia statali paritarie a gestione pubblica o privata era importantissimo perché molte segnalazioni erano arrivata al Coordinamento CARE di scuole dell’Infanzia che dicevano di non avere nulla a che fare con le Linee di indirizzo semplicemente perché non vi erano ricomprese. Ora sono ricomprese esplicitamente e questo significa che quanto indicato nelle prassi amministrative le riguarda, con particolare attenzione al tema della possibile deroga dell’obbligo (per quei bambini e bambine che ne hanno bisogno) e al tema della gestione dei dati dei bambini e delle bambine nei primi passaggi dei percorsi di adozione nazionale.
Adozione nazionale ... e non solo
Le Linee di indirizzo hanno riguardato da subito sia l’adozione nazionale che quella internazionale, tuttavia, se nel 2013/14 l’adozione internazionale prevaleva numericamente su quella nazionale, negli anni tutto questo è cambiato. Sono cambiati i rapporti numerici ma è cambiata anche l’adozione nazionale stessa.
Le adozioni nazionali, ad esempio, possono riguardare bambini e bambine che, nati e nate all’estero, sono arrivati in Italia con o senza famiglie e si vengono poi qui, nel nostro Paese, a trovarsi in situazioni così complesse e difficili (a causa di incuria, abusi o maltrattamenti) da essere dichiarati e dichiarate adottabili. Sebbene la loro sia una adozione nazionale, buona parte della loro vita si è svolta fuori dall’Italia, in un altro contesto culturale, a contatto con altri sistemi scolastici (se scolarizzati).
Non va nemmeno sottovalutato il fenomeno delle adozioni internazionali repentinamente interrotte. Si tratta, a volte, di bambini e ragazzi presi in carico dai sistemi di tutela italiani quando ancora non hanno avuto modo apprendere la nuova lingua, entrare in classe, comprendere il mondo in cui sono arrivati o che sono qui da davvero molto poco temo (anche solo un anno).
Le adozioni nazionali, infine, riguardano sempre più spesso preadolescenti e adolescenti, ragazzi e ragazze che hanno vissuto passaggi tortuosi con le proprie famiglie di origine, che hanno vissuto a lungo in comunità e che arrivano all’adozione dopo progetti di affido che si sono interrotti. Non è affatto infrequente il fenomeno delle adozioni aperte (con contatti con parti delle famiglie di origine) o il fenomeno in cui ampie fratrie vengano suddivise tra famiglie che adottano nazionalmente con obbligo di frequentazione. Si tratta di situazioni particolarmente delicate e di cui va tenuto conto in ogni aspetto della loro vita, anche quello scolastico.
Era importante che la revisione delle Linee di indirizzo citasse ed includesse tutte queste possibilità e specificasse. come in tutti questi casi, ma anche altri, le forme di flessibilità già applicate per l’adozione internazionale, continuino a valere (per esempio la possibilità, quando necessario, di poter derogare l’obbligo scolastico e permanere un anno in più alla scuola dell’Infanzia). Troppe erano le segnalazioni di disattenzione in questo senso.
Un punto nevralgico su cui la revisione ha insistito è stato quello della gestione dei dati sensibili per quel che riguarda le fasi del collocamento provvisorio prima e dell’affidamento preadottivo poi “a rischio giuridico. Fondamentale è l’inclusione in tutto il documento della dicitura stessa di collocamento provvisorio affinché mai più le scuole esitino nella gestione e nella tutela dei dati davanti a questo modo di esprimere l’inizio di un percorso di adozione nazionale.
Citiamo il testo della revisione integralmente:
Parimenti, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le bambine sono in affidamento “provvisorio” (affido o adozione a rischio giuridico) o in affidamento preadottivo. Talvolta tale passaggio viene anche preceduto o sostituito da una fase denominata dalla dicitura: “collocamento provvisorio”. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del minorenne che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di tracciabilità del minorenne stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti espressamente di diffondere i dati del bambino. Per tale motivazione, anche per gli alunni/studenti in fase di collocamento provvisorio, l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. Già nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, d’altra parte, veniva specificato che anche in tali contesti “stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta”, quindi senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online. Per gli alunni in collocamento provvisorio è opportuno creare un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine.
Sulla creazione di un codice fiscale provvisorio va segnalato che già il documento originario prevedeva, nel caso dell’adozione internazionale, che:
La famiglia che adotta internazionalmente, tuttavia, può trovarsi ad iscrivere il bambino o il ragazzo e in una fase in cui l’iter burocratico che porta alla formalizzazione dell’adozione non è ancora completato. La famiglia, pertanto, potrebbe non essere subito in possesso del codice fiscale del minore o di tutta la documentazione definitiva. La presentazione della domanda di iscrizione online è comunque consentita anche in mancanza del suddetto codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, permette la creazione di un “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica cui è diretta l’iscrizione on line dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo, avvalendosi dei documenti presentati dalla famiglia in grado di certificare l’adozione avvenuta all’estero (Commissione Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni).
Questa funzione provvisoria si applica ora anche ai contesti iniziali delle adozioni nazionali.
In merito all’adozione internazionale la revisione del documento prevede anche quanto segue:
E’ da segnalare che esistono situazioni di adozione internazionale simili a quanto appena descritto (ndr: si fa riferimento ai casi in nazionale). Alcuni bambini provengono da paesi di origine che impongo un periodo di affido preadottivo o per i quali i tempi di definizione della documentazione in Italia richiede svariati mesi. Anche in tale contesti i documenti e i codici fiscali originari assegnati ai bambini contengono informazioni sulle loro origini e mettono a rischio la loro privacy. Per tali situazioni la prassi suggerita è la stessa di quella suggerita per l’adozione nazionale sia per le modalità di iscrizione sia per la gestione dei cognomi e di tutto ciò che riguarda la parte anagrafica.
Quando si parla di scelta della classe di ingresso si sottolinea che:
Il Dirigente deciderà la classe d’inserimento in accordo con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono la famiglia stessa, considerando anche la possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua d’origine molto diversa dall’italiano) di procedere ad un inserimento in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all’età anagrafica, anche se presunta. Tale eventualità potrebbe risultare necessaria anche per specifici casi di bambini e bambine adottati nazionalmente (quando, ad esempio, si tratta di bambine e bambini arrivati non accompagnati per migrazione in Italia, per adozione internazionale fallita o in altre situazioni peculiari).
Quando si tratta di documenti sanitari viene attenzionato quanto segue:
Particolare attenzione va posta nel caso degli alunni e delle alunne in affidamento o collocamento a rischio giuridico nel caso in cui abbiano certificazioni ai sensi delle Leggi 170/2010 e 104/1992. In tali casi la documentazione sanitaria può riportare nome e cognome d’origine. Il Dirigente acquisirà la documentazione e procederà a stabilire modalità atte a proteggere la privacy degli alunni come già descritto nelle parti precedenti.
Aspetti linguistici: ancora
Grande attenzione viene data nella revisione agli aspetti linguistici per gli alunni e le alunne con storie di adozione internazionale. In particolare sottolineiamo:
Per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado è possibile, se necessario, sostituire, anche temporaneamente, le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua straniera con il potenziamento dell’italiano o della lingua di scolarizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, articolo 5; decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, articolo 9, comma 4). In tal caso, laddove la necessità di tale sostituzione si sia prolungata nel tempo e non sia possibile procedere alla valutazione degli apprendimenti riferiti alla seconda lingua straniera, lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione non comprenderà la prova scritta relativa alla seconda lingua straniera, senza inficiare la validità del titolo di studio conseguito.
Il ruolo della Commissione Adozioni Internazionali
Di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito attiva percorsi per diffondere negli istituti scolastici le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati” provvedendo anche alla loro traduzione nelle lingue dei principali Paesi di origine degli alunni e degli studenti arrivati per adozione internazionale; propone corsi di formazione per dirigenti e docenti, attività informative per la comunità educante e per la collettività da proporre con regolarità nel tempo, coinvolgendo occasionalmente anche i Tribunali per i Minorenni e i Servizi socioassistenziali; provvede alla realizzazione di guide/opuscoli sul tema dell’adozione ad uso delle scuole italiane.
Linguaggio e paradigmi
La revisione delle Linee di Indirizzo ha significato anche una profonda revisione linguistica. E’ stata fatta, ad esempio, la scelta di tentare di evitare di usare locuzioni come “bambino adottivo” o “bambino adottato” optando invece per “bambino o ragazza che sono stati adottati”. La persona “è stata adottata” e non è più qualificata in quanto adottata ma come persona per cui l’adozione è un dato “storico”. Fa parte della sua storia, non ne qualifica l’essenza.
Tale scelta ha mosso costantemente chi interveniva nella revisione sperando che il documento stesso potesse offrire, anche implicitamente, a lettori e lettrici parole nuove per parlare di adozione.
Parimenti grande attenzione è stata posta nel rappresentare la pluralità di contesti di vita degli alunni e delle alunne con background adottivo: è stato sottolineato in tutto il documento come alcuni e alcune possano avere bisogni specifici mentre altri non ne abbiano affatto e che quindi il riconoscimento di un bisogno educativo speciale debba avvenire solo qualora necessario.
Il fenomeno stesso dei bambini e delle bambine con storie di adozione e bisogni specifici è stato corredato dei dati recenti e quindi contestualizzato.
La documentazione
La scelta di mettere in chiaro tutti gli allegati alle LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CHE SONO STATI ADOTTATI 2023 è una scelta particolarmente utile e importante per tutti gli e le insegnanti e per tutti i genitori.
I documenti sono ora facilmente disponibili a tutti in ogni parte. E’ stato anche aggiunto un allegato di riferimenti normativi a rappresentare il lavoro di cucitura fatto nella revisione delle Linee di indirizzo con altri documenti.